Secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., gli oneri relativi alla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti sono a carico del produttore (la persona la cui attività ha prodotto rifiuti). Costui deve procedere alla classificazione del rifiuto (ovvero attribuire un codice CER) sulla base della concentrazione delle eventuali sostanze pericolose in esso contenute (cfr. Decisione 2000/532/CE e s.m.i.).
Le possibili classificazioni per gli isolanti (e dunque anche per le lane minerali) sono:
I criteri da utilizzare per attribuire il corretto codice CER sono contenuti nel Regolamento UE n. 1357/2015 e coincidono con quelli del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
In altri termini, un prodotto non pericoloso, a fine vita, diventa un rifiuto non pericoloso.
In ogni caso, lo smaltimento dei rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione (pericolosi o non pericolosi), può avvenire direttamente all’interno della discarica in celle dedicate, realizzate con gli stessi criteri adottati per i rifiuti inerti, ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali (cfr. art. 6 del D.M. 27/09/2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”).
Il Regolamento UE n. 1357/2014 stabilisce che per la classificazione dei rifiuti si applicano le medesime regole previste dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Ogni rifiuto è caratterizzato da un codice di sei cifre, appartenente all'Elenco Europeo dei Rifiuti (una volta noto come CER).
Nel caso dei rifiuti costituiti da lane minerali, il corretto codice da attribuire dipende dalle caratteristiche chimiche e fisiche delle fibre minerali che le costituiscono, secondo il seguente schema.
Flowchart per l'attribuzione del codice CER.
Quanto sopra è stato confermato dal documento "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) - Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute", approvato dalla Conferenza Stato/Regioni il 10 novembre 2016, su proposta del Ministero della Salute.
La legislazione italiana (cfr. DM Ambiente 27 settembre 2010 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica") prevede che la pericolosità o meno del rifiuto (ed il relativo codice EER) sia determinata tramite caratterizzazione analitica, a meno che quest’ultima non risulti poco pratica (cfr. punto 4 dell’Allegato 1 del DM 27 settembre 2010).
Questo è sicuramente il caso delle lane minerali conformi alla Nota Q, la cui verifica, ai sensi della pericolosità del rifiuto, può essere dunque effettuata tramite indagine documentale.
In sintesi, i rifiuti costituiti da lane minerali non sono pericolosi se la documentazione dimostra la conformità alla Nota Q; in caso contrario, rimane la possibilità di verificare analiticamente la rispondenza alla Nota R.
La Legge n. 116/2014 (conversione in legge del decreto legge "Crescita") stabilisce invece quali indagini devono essere svolte sui rifiuti con codice EER speculare (come i rifiuti costituti da lane minerali, che possono avere codice EER 17.06.03* o 17.06.04):
E' dunque confermato che i rifiuti costituiti da lane minerali conformi alla Nota Q non debbano essere sottoposti a caratterizzazioni analitiche in quanto le informazioni contenute nella "scheda sicurezza" o "scheda di corretto uso" sono sufficienti ad identificare la natura non pericolosa del rifiuto ed il conseguente codice EER 17.06.04.
Anche le Linee Guida FAV approvate il 10 novembre 2016 (cfr. capitolo 9 "Gestione operativa dei rifiuti) stabiliscono che la rispondenza alla Nota R deve essere verificata analiticamente, mentre la rispondenza alla Nota Q deve essere verificata e garantita attraverso il mantenimento nel tempo della documentazione attestante la bio-solubilità delle fibre impiegate.
In altri termini, in fase di smaltimento rifiuti le lane minerali prodotte dai soci FIVRA, se accompagnate nella loro vita di prodotti (e di rifiuti) da idonea documentazione di attestazione, non devono essere sottoposte ad alcuna ulterore verifica: sono automaticamente riconosciute come rifiuti non pericolosi. Questo risultato è importante perchè evita il dover effettuare ulteriori test, sempre mantenendo l’assoluta sicurezza degli operatori e degli utenti.
Le lane minerali prodotte prima del 1997 (anno in cui sono state introdotte "Nota Q" e "Nota R") possono anch'esse essere classificate non pericolose, ma a tal fine è necessario effettuare i relativi test. Questi, però, sono lunghi e costosi, tanto che si preferisce non effettuarli tutti (si eseguono solo quelli dimensionali) e, in via precauzionale, si classifica la lana minerale direttamente come pericolosa. Questa è però una scelta di opportunità, non è l'attestazione della realtà.
Le prime indicazioni in merito alla casistica secondo la quale i rifiuti costituiti da lane minerali sono pericolosi (codice CER 17.06.03*) o non pericolosi (codice CER 17.06.04) sono state approvate, il 22 dicembre 2010, da Regione Lombardia con il Decreto n. 13541 – “Linee Guida per la bonifica di manufatti in posa contenenti fibre vetrose artificiali”.
Successivamente, in data 20 marzo 2014, la Provincia autonoma di Bolzano ha approvato la “Circolare esplicativa su classificazione, trasporto e smaltimento definitivo in discariche controllate di rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali (FAV e FCR)”, correggendone una precedente.
Entrambe le precedenti sono state superate dal Regolamento EU n. 1357/2014 che impone di utilizzare le medesime regole del Regolamento CLP anche per la classificazione di rifiuto pericoloso.
Le indicazioni corrette sono pertanto quelle contenute nel capitolo 9 "Gestione operativa dei rifiuti" del documento "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) - Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute", approvato il 10 novembre 2016 dalla Conferenza Stato/Regioni su proposta del Ministero della Salute.