L'allegato 1 del DM Ambiente 24 dicembre 2015 (pubblicato nella serie generale della Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016) introduce, nella legislazione degli appalti pubblici, i CAM (Criteri Ambientali Minimi) per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici.
I criteri individuati sono di due tipi: di base e premiali e, in origine, erano sono stati concepiti come requisiti minimi che devono essere rispettati se il bando pubblico è qualificato come "verde".
Alla luce del Collegato Ambientale (cfr. art. 18 della Legge n. 221/2015: obbligo di applicare, per il 100% del valore a base d'asta delle gare di appalto, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM connessi al consumo di energia), invece, i requisiti di base devono essere rispettati in tutti i bandi pubblici, mentre l'applicazione dei requisiti premiali è a discrezione della singola stazione appaltante.
NdR: il Nuovo Codice Appalti (cfr. art. 34.2.d) del d.lgs. n. 50/2016) ha ribadito che le specifiche tecniche del CAM Edifici devono essere applicate nel 100% del valore a base d'asta delle gare di appalto per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.
Nello specifico, i requisiti di base sono aggiuntivi o comunque più severi rispetto a quelli esistenti, sia per l'edificio, sia per i singoli materiali che possono essere utilizzati nell'intervento.
Riguardo ai requisiti di base per l'edificio, si segnalano:
- prestazione energetica delle nuove costruzioni (e simili):
- appartenenza alla classe A2 (come definita dal DM 26 giugno 2016 "Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici");
- capacità termica areica interna periodica ≥ 40 kJ/m2K (obbligo completamente nuovo e senza precedenti nella legislazione);
- maggiore utilizzo di fonti rinnovabili nella copertura dei consumi termici (+10% rispetto all’obbligo dettato dal comma 1 dell'Allegato 3 del d.lgs n. 28/2011);
- prestazione energetica delle ristrutturazioni:
- miglioramento di una classe energetica (se la classe di partenza dell’edificio è B, C, D);
- miglioramento di due classi energetiche (se la classe di partenza dell’edificio è E, F, G);
N.B: la distinzione tra nuova costruzione (e simili) e ristrutturazioni non rispecchia il nuovo quadro legislativo (DM 26 giugno 2015 "Requisiti minimi") ma quello precedente (Legge 90/2013).
- prestazione acustica:
- raggiungimento della classe II (come definita dalla norma UNI 11367 "Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera); attualmente è in vigore il DPCM 5.12.197 le cui richieste sono simili all'appartenenza della classe III ai sensi di UNI 11367;
- sostenibilità ambientale:
- 50% (in peso ed in volume) dei materiali utilizzati nel progetto (di nuova costruzione o di ristrutturazione) deve essere sottoponibile a demolizione selettiva e riciclo;
- 15% (in peso ed in volume) dei materiali non strutturali utilizzati nel progetto (di nuova costruzione o di ristrutturazione) deve essere sottoponibile a demolizione selettiva e riciclo.
In merito ai requisiti di base per i materiali, si segnalano:
- inquinamento indoor:
- per pitture, vernici, pavimenti, rivestimenti, adesivi, sigillanti, pannelli per rivestimenti interni: limiti alle emissioni di benzene, COV, formaldeide, acetaldeide, toluene, xilene, stirene, ecc.;
- sostenibilità ambientale:
- divieto di utilizzo di prodotti contenenti sostanze dannose per lo strato di ozono;
- divieto di utilizzo di prodotti contenenti sostanze incluse nella Candidate List del REACH;
- ogni prodotto deve rispettare un contenuto minimo di riciclato, inteso come somma di pre- e post- consumo (60% per lana di vetro, 15% per lana di roccia).
Infine, tra i criteri premianti si segnalano:
- il 10% del peso dell’edificio deriva da materie prime rinnovabili;
- utilizzo di materiali con il 25% in peso di origine e lavorazione locale (entro 350 km, intesi come somma di tutte le fasi di trasporto nella filiera produttiva).
È importante segnalare che tutti i prodotti in lana di roccia e lana di vetro per isolamento degli associati FIVRA sono conformi ai CAM per gli edifici e si qualificano dunque come prodotto green nei bandi pubblici.