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11 Aprile 2023

La legislazione antincendio per gli involucri edilizi

Introduzione

La pubblicazione e l'entrata in vigore della RTV 13 (Regola Tecnica Verticale V. 13) “chiusure d’ambito degli edifici civili” ha rivoluzionato la legislazione in tema di comportamento al fuoco dell'involucro edilizio (facciata e copertura).

Prima dell'entrata in vigore della RTV 13, l'unico documento tecnico richiamato dalla legislazione nazionale era la Guida Tecnica “requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” pubblicata una prima volta nel 2010 e revisionata nel 2013.

Questa guida, pubblicata come allegato alla circolare del 15 aprile 2013 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, però, interessava solo le facciate degli edifici civili più alti di 12 m. La sua applicazione, come ricordato dalla circolare stessa, è sempre stata volontaria.

Questa specificazione probabilmente ha indotto molti a pensare che le facciate degli edifici civili non fossero sottoposte ad alcun obbligo in merito al comportamento al fuoco.

La realtà è ben diversa: la progettazione dell’involucro non può prescindere dal comportamento al fuoco.

Edifici sottoposti al Codice di Prevenzione Incendi

La RTV 13 è stata pensata quale strumento tecnico da utilizzare per perseguire i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio (cfr. capitolo V. 13.1 “campo di applicazione”):

  1. limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
  2. limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
  3. evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate) in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.

La RTV 13 è stata introdotta all’interno del Codice di Prevenzione Incendi che però non si applica a qualunque edificio; al momento si applica solo ai seguenti:

  • Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
  • Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti;
  • Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto. Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq;
  • Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi;
  • Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;
  • Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre;
  • Edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendio superiore a 24 metri.

Per gli edifici di cui sopra, la RTV 13 è sicuramente il riferimento tecnico al quale il progettista deve riferirsi.
In realtà, la legislazione, per alcuni dei suddetti edifici (sottoposti al cosiddetto “doppio binario”), consentirebbe di utilizzare non la RTV 13 ma la Guida Tecnica del 2013.

È però necessario ricordare che:

  • le soluzioni indicate nella Guida Tecnica sono citate come “utile riferimento progettuale”, mentre quella della RTV 13 sono “soluzioni conformi”
  • la Guida Tecnica risale al 2013; se le soluzioni ivi contenute fossero ancora valide, nel 2022 il medesimo legislatore non avrebbe emanato la RTV 13
  • la RTV 13 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (allegata al DM 30 marzo 2022), al contrario della Guida Tecnica, che costituisce allegato ad una circolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  • le soluzioni contenute nella Guida Tecnica non sono allineate con quanto avviene negli altri Paesi Europei, mentre quelle della RTV lo sono, almeno in parte (cfr. Tabella 1)

Euroclassi in Europa Tabella 1: prescrizioni legislative di diversi Paesi Europei per l’utilizzo di isolanti in interventi di ristrutturazione con cappotti termici.

È il progettista, insieme al committente, che deve decidere quale strumento tecnico applicare (RTV 13 o Guida Tecnica del 2013). Il rispetto della prima o della seconda porta a ottenere un differente grado di sicurezza in caso di incendio. La sicurezza maggiore (comunque non assoluta), si ottiene con la RTV 13. Al contrario, utilizzare la Guida Tecnica 2013 non consente di raggiungere un sufficiente livello di sicurezza.

Edifici non sottoposti al Codice di Prevenzione Incendi

Quanto abbiamo visto finora riguarda gli edifici sottoposti al Codice di Prevenzione Incendi, ma la situazione è la medesima anche per i restanti edifici (ad esempio per i condomini con altezza non superiore a 24 metri).
Per tali edifici non si applica il Codice di Prevenzione Incendi, ma non sono esentati da una corretta progettazione antincendio.

In modo particolare, tali edifici sono sottoposti al DM 25 gennaio 2019 che richiede (cfr. art. 2) di:

  1. limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all'interno della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;
  2. limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio);
  3. evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

Come si vede, al di là di una differente formulazione lessicale, le finalità sono le medesime di quelle riportate nella RTV 13.
Il DM 25 gennaio 2019 non contiene alcuna soluzione conforme ma cita la Guida Tecnica del 2013 come “utile riferimento progettuale”, di applicazione volontaria.
Nel 2022 è però stata pubblicata la RTV 13, che contiene soluzioni conformi che possono essere applicate anche ai casi previsti dal DM 25 gennaio 2019.
Anzi, la RTV contiene soluzioni conformi che si applicano a facciata e copertura di qualunque edificio civile, mentre la Guida Tecnica possiede un campo di applicazione limitato alle facciate di edifici civili più alti di 12 m.
Inoltre, la RTV 13 è decisamente più approfondita, poiché contempla quattro differenti tipologie di soluzioni conformi (cfr. https://www.fivra.it/approfondimenti/379-rtv-chiusure-d-ambito-requisiti-minimi-di-comportamento-al-fuoco-per-gli-involucri-degli-edifici-civili):

  • requisiti generali (che vietano l’utilizzo di prodotti/materiali con una determinata reazione al fuoco)
  • fasce di separazione (realizzate con soli prodotti/materiali in Euroclasse A1 o A2-s1,d0 di reazione al fuoco)
  • zone di protezione da impianti (realizzate con soli prodotti/materiali in Euroclasse A1 o A2-s1,d0 di reazione al fuoco)
  • zone di protezione da combustibili (realizzate con soli prodotti/materiali in Euroclasse A1 o A2-s1,d0 di reazione al fuoco)

La Guida Tecnica 2013, invece, richiede di utilizzare prodotti/materiali che abbiano una reazione al fuoco almeno pari a Euroclasse B-s3,d0.
Queste considerazioni, unite a quelle già espresse in precedenza, fanno sì che la RTV 13 sia da preferire rispetto a qualunque altro documento tecnico, Guida Tecnica 2013 inclusa.

Ricordiamo che il progettista che dovesse utilizzare la Guida Tecnica 2013 si assume una pesante responsabilità perché le soluzioni ivi contenute identificano un insufficiente livello di sicurezza in caso di incendio.

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