La pubblicazione e l'entrata in vigore della RTV 13 (Regola Tecnica Verticale V. 13) “chiusure d’ambito degli edifici civili” ha rivoluzionato la legislazione in tema di comportamento al fuoco dell'involucro edilizio (facciata e copertura).
Prima dell'entrata in vigore della RTV 13, l'unico documento tecnico richiamato dalla legislazione nazionale era la Guida Tecnica “requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” pubblicata una prima volta nel 2010 e revisionata nel 2013.
Questa guida, pubblicata come allegato alla circolare del 15 aprile 2013 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, però, interessava solo le facciate degli edifici civili più alti di 12 m. La sua applicazione, come ricordato dalla circolare stessa, è sempre stata volontaria.
Questa specificazione probabilmente ha indotto molti a pensare che le facciate degli edifici civili non fossero sottoposte ad alcun obbligo in merito al comportamento al fuoco.
La realtà è ben diversa: la progettazione dell’involucro non può prescindere dal comportamento al fuoco.
La RTV 13 è stata pensata quale strumento tecnico da utilizzare per perseguire i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio (cfr. capitolo V. 13.1 “campo di applicazione”):
La RTV 13 è stata introdotta all’interno del Codice di Prevenzione Incendi che però non si applica a qualunque edificio; al momento si applica solo ai seguenti:
Per gli edifici di cui sopra, la RTV 13 è sicuramente il riferimento tecnico al quale il progettista deve riferirsi.
In realtà, la legislazione, per alcuni dei suddetti edifici (sottoposti al cosiddetto “doppio binario”), consentirebbe di utilizzare non la RTV 13 ma la Guida Tecnica del 2013.
È però necessario ricordare che:
Tabella 1: prescrizioni legislative di diversi Paesi Europei per l’utilizzo di isolanti in interventi di ristrutturazione con cappotti termici.
È il progettista, insieme al committente, che deve decidere quale strumento tecnico applicare (RTV 13 o Guida Tecnica del 2013). Il rispetto della prima o della seconda porta a ottenere un differente grado di sicurezza in caso di incendio. La sicurezza maggiore (comunque non assoluta), si ottiene con la RTV 13. Al contrario, utilizzare la Guida Tecnica 2013 non consente di raggiungere un sufficiente livello di sicurezza.
Quanto abbiamo visto finora riguarda gli edifici sottoposti al Codice di Prevenzione Incendi, ma la situazione è la medesima anche per i restanti edifici (ad esempio per i condomini con altezza non superiore a 24 metri).
Per tali edifici non si applica il Codice di Prevenzione Incendi, ma non sono esentati da una corretta progettazione antincendio.
In modo particolare, tali edifici sono sottoposti al DM 25 gennaio 2019 che richiede (cfr. art. 2) di:
Come si vede, al di là di una differente formulazione lessicale, le finalità sono le medesime di quelle riportate nella RTV 13.
Il DM 25 gennaio 2019 non contiene alcuna soluzione conforme ma cita la Guida Tecnica del 2013 come “utile riferimento progettuale”, di applicazione volontaria.
Nel 2022 è però stata pubblicata la RTV 13, che contiene soluzioni conformi che possono essere applicate anche ai casi previsti dal DM 25 gennaio 2019.
Anzi, la RTV contiene soluzioni conformi che si applicano a facciata e copertura di qualunque edificio civile, mentre la Guida Tecnica possiede un campo di applicazione limitato alle facciate di edifici civili più alti di 12 m.
Inoltre, la RTV 13 è decisamente più approfondita, poiché contempla quattro differenti tipologie di soluzioni conformi (cfr. https://www.fivra.it/approfondimenti/379-rtv-chiusure-d-ambito-requisiti-minimi-di-comportamento-al-fuoco-per-gli-involucri-degli-edifici-civili):
La Guida Tecnica 2013, invece, richiede di utilizzare prodotti/materiali che abbiano una reazione al fuoco almeno pari a Euroclasse B-s3,d0.
Queste considerazioni, unite a quelle già espresse in precedenza, fanno sì che la RTV 13 sia da preferire rispetto a qualunque altro documento tecnico, Guida Tecnica 2013 inclusa.
Ricordiamo che il progettista che dovesse utilizzare la Guida Tecnica 2013 si assume una pesante responsabilità perché le soluzioni ivi contenute identificano un insufficiente livello di sicurezza in caso di incendio.