Il DM 26 giugno 2015 "Linee Guida per la certificazione energetica" contiene le nuove indicazioni, valide dal 1° ottobre 2015, per la certificazione e classificazione energetica degli edifici.
Le nuove regole si appoggiano al DM 26 giugno 2015 "requisiti minimi", che ha rivoluzionato gli obblighi di efficienza energetica degli edifici, utilizzando parametri e metodologia ivi contenute. In particolare, le nuove classi energetiche dipendono dal valore assunto dal parametro EPgl,nren, ovvero l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio. Questo parametro dipende da tutte le tecnologie che impattano sul riscaldamento e sui seguenti servizi (se presenti): produzione di acqua calda sanitaria (lo si considera sempre presente negli edifici residenziali), ventilazione, climatizzazione, illuminazione, trasporto di persone e cose (i consumi degli ultimi due servizi devono essere considerati solo negli edifici non residenziali, nei collegi, conventi, case di pena, caserme, alberghi, pensioni e similari).
Si ricorda che le regole precedenti prevedevano due classi energetiche, una principale (invernale) dipendente da EPi (l'energia necessaria al riscaldamento invernale) ed un altra secondaria (estiva), dipendente da EPe,invol (la prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro).
Le nuove Linee Guida, al pari del DM 26 giugno 2015 "requisiti minimi" mettono invece in risalto non più i consumi energetici parziali (ovvero riferiti ad un solo servizio energetico), ma quelli totali.
Le classi energetiche sono aumentate in numero e ri-definite, come mostra la Tabella 1.
Classe A4 | EPgl,nren ≤ 0,40 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) |
Classe A3 | 0,40 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) < EPgl,nren ≤ 0,60 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) |
Classe A2 | 0,60 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) < EPgl,nren ≤ 0,80 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) |
Classe A1 | 0,80 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) < EPgl,nren ≤ 1,00 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) |
Classe B | 1,00 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) < EPgl,nren ≤ 1,20 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) |
Classe C | 1,20 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) < EPgl,nren ≤ 1,50 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) |
Classe D | 1,50 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) < EPgl,nren ≤ 2,00 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) |
Classe E | 2,00 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) < EPgl,nren ≤ 2,60 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) |
Classe F | 2,60 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) < EPgl,nren ≤ 3,50 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) |
Classe G | 3,50 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) < EPgl,nren |
Tabella 1: classi di efficienza energetica degli edifici.
Come si vede, i limiti tra le classi energetiche sono anch'essi definiti tramite l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio (EPgl,nren), ma quest'ultimo deve essere calcolato non sull'edificio oggetto della certificazione, ma sul suo edificio di riferimento (ovvero il medesimo edificio ma con determinate prestazioni parziali (isolamento, impianto termico, ecc.) individuate a priori.
In particolare, le componenti dell'involucro dell'edificio di riferimento assumono i valori di trasmittanza termica contenuti in Tabella 2.
Uriferimento (2019/2021) [W/m2K] | |||||
Zona climatica | Pareti verticali | Coperture | Pavimenti | Finestre, porte | Divisori |
A e B | 0,43 | 0,35 | 0,44 | 3,00 | 0,80 |
C | 0,34 | 0,33 | 0,38 | 2,20 | 0,80 |
D | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 1,80 | 0,80 |
E | 0,26 | 0,22 | 0,26 | 1,40 | 0,80 |
F | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 1,10 | 0,80 |
Tabella 2: trasmittanze termiche dell'edificio di riferimento ai fini della classificazione energetica (N.B: sono comprensive dell'effetto dei ponti termici).
È importante sottolineare che le nuove classi energetiche (al pari di quelle precedenti) non permettono di comparare edifici differenti. Ogni edificio, infatti, ha una propria scala di classi energetiche; questa accade perchè i confini delle classi energetiche dipendono dall'edificio di riferimento, alcune caratteristiche del quale variano da edificio ad edificio.
Per confrontare tra di loro edifici differenti, dovrà dunque essere utilizzato il valore numerico di EPgl,nren, mentre l'appartenenza ad una classe energetica piuttosto che ad un altra, è utile per comprendere se l'efficienza raggiunta dal singolo edificio è elevata (classi migliori, es. classe A4) o meno (classi peggiori, es. classe G).
Le nuove Linee Guida riconoscono l'importanza dell'involucro, tanto che il nuovo APE (Attestato di Prestazione Energetica) contiene due indicatori di prestazione dell'involucro, invernale (Tabella 3) ed estivo (Tabella 4).
Prestazione invernale dell'involucro | Qualità | Indicatore |
EPH,nd ≤ EPH,nd,lim(2019/2021) | alta | 🙂 |
EPH,nd,lim(2019/2021) < EPH,nd ≤ 1,7 EPH,nd,lim(2019/2021) | media | 😐 |
1,7 EPH,nd,lim(2019/2021) < EPH,nd | bassa | ☹️ |
Tabella 3: prestazione invernale dell'involucro.
Come si vede, l'indicatore di prestazione invernale è proporzionale a EPH,nd (indice di prestazione termica utile per il riscaldamento), che dipende dall'isolamento termico dell'involucro (opaco e trasparente) e dal rendimento di un eventuale impianto di ventilazione. I limiti delle classi di prestazione sono definiti tramite EPH,nd dell'edificio di riferimento (ovvero con la trasmittanze termiche contenute in Tabella 2).
Per la prestazione estiva dell'involcuro, invece di utilizzare EPC,nd (indice di prestazione termica utile per il raffrescamento), il legislatore ha scelto di utilizzare un mix di Asol,est/Asup.utile (area solare equivalente estiva per unità di superficie utile, dipende dalle caratteristiche della parte trasparente dell'involucro) e YIE (trasmittanza termica periodica, dipende dalla trasmittanza termica e dal coefficiente di attenuazione).
Prestazione estiva dell'involucro | Qualità | Indicatore | |
Asol,est/Asup.utile ≤ 0,03 | YIE ≤ 0,14 | alta | 🙂 |
Asol,est/Asup.utile ≤ 0,03 | YIE > 0,14 | media | 😐 |
Asol,est/Asup.utile > 0,03 | YIE ≤ 0,14 | ||
Asol,est/Asup.utile > 0,03 | YIE > 0,14 | bassa | 🙁 |
Tabella 4: prestazione estiva dell'involucro.
Le nuove Linee Guida confermano che gli annunci immobiliari (vendita o locazione) devono contenere le seguenti informazioni:
e queste devono essere riportate (tranne che per gli annunci via internet e a mezzo stampa) conformemente al format riportato in Figura 1.
Figura 1: format per la comunicazione dei dati dell'APE all'interno degli annunci immobiliari.
Il vero e proprio APE contiene ulteriori informazioni:
Le nuove Linee Guida confermano che, usualmente, l'APE si riferisce alla singola unità immobiliare; può riferirsi a più unità immobiliari (anche all'intero edificio), se queste condividono:
Le nuove Linee Guida ricordano altresì i casi nei quali l'APE deve essere redatto (cfr. art. 6 del d.lgs. n. 192/05 e s.m.i.):
ed i casi nei quali può non esserlo:
Le Linee Guida ricordano infine che l'APE ha una validità massima di 10 anni e deve essere aggiornato in corrispondenza di ogni intervento che modifichi la classe energetica.
Una novità introdotta dalle nuove Linee Guida sono gli obblighi che il certificatore energetico deve soddisfare.
Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti il certificatore energetico (che deve essere nominato prima dell'inizio dei lavori) deve:
In tutti i restanti casi, il certificatore energetico deve:
Infine, le Linee Guida ricordano che il certificatore deve trasmettere, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la copia dell'APE alla Regione/Provincia autonoma di competenza e, entro i 15 giorni successivi, deve consegnare l'APE al richiedente.