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20 Settembre 2015

Le nuove linee guida per la certificazione energetica

  • Le classi di efficienza energetica

    Il DM 26 giugno 2015 "Linee Guida per la certificazione energetica" contiene le nuove indicazioni, valide dal 1° ottobre 2015, per la certificazione e classificazione energetica degli edifici.

    Le nuove regole si appoggiano al DM 26 giugno 2015 "requisiti minimi", che ha rivoluzionato gli obblighi di efficienza energetica degli edifici, utilizzando parametri e metodologia ivi contenute. In particolare, le nuove classi energetiche dipendono dal valore assunto dal parametro EPgl,nren, ovvero l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio. Questo parametro dipende da tutte le tecnologie che impattano sul riscaldamento e sui seguenti servizi (se presenti): produzione di acqua calda sanitaria (lo si considera sempre presente negli edifici residenziali), ventilazione, climatizzazione, illuminazione, trasporto di persone e cose (i consumi degli ultimi due servizi devono essere considerati solo negli edifici non residenziali, nei collegi, conventi, case di pena, caserme, alberghi, pensioni e similari)​.

    Si ricorda che le regole precedenti prevedevano due classi energetiche, una principale (invernale) dipendente da EPi (l'energia necessaria al riscaldamento invernale) ed un altra secondaria (estiva), dipendente da EPe,invol (la prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro).

    Le nuove Linee Guida, al pari del DM 26 giugno 2015 "requisiti minimi" mettono invece in risalto non più i consumi energetici parziali (ovvero riferiti ad un solo servizio energetico), ma quelli totali.

    Le classi energetiche sono aumentate in numero e ri-definite, come mostra la Tabella 1.

    Classe A4 EPgl,nren ≤ 0,40 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021)
    Classe A3 0,40 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) < EPgl,nren ≤ 0,60 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021)
    Classe A2 0,60 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) < EPgl,nren ≤ 0,80 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021)
    Classe A1 0,80 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) < EPgl,nren ≤ 1,00 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021)
    Classe B 1,00 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) < EPgl,nren ≤ 1,20 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021)
    Classe C 1,20 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) < EPgl,nren ≤ 1,50 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021)
    Classe D 1,50 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) < EPgl,nren ≤ 2,00 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021)
    Classe E 2,00 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) < EPgl,nren ≤ 2,60 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021)
    Classe F 2,60 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) < EPgl,nren ≤ 3,50 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021)
    Classe G 3,50 EPgl,nren,rif.standard(2019/2021) < EPgl,nren

    Tabella 1: classi di efficienza energetica degli edifici.

    Come si vede, i limiti tra le classi energetiche sono anch'essi definiti tramite l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio (EPgl,nren), ma quest'ultimo deve essere calcolato non sull'edificio oggetto della certificazione, ma sul suo edificio di riferimento (ovvero il medesimo edificio ma con determinate prestazioni parziali (isolamento, impianto termico, ecc.) individuate a priori.

    In particolare, le componenti dell'involucro dell'edificio di riferimento assumono i valori di trasmittanza termica contenuti in Tabella 2.

    Uriferimento (2019/2021) [W/m2K]
    Zona climatica Pareti verticali Coperture Pavimenti Finestre, porte Divisori
    A e B 0,43 0,35 0,44 3,00 0,80
    C 0,34 0,33 0,38 2,20 0,80
    D 0,29 0,26 0,29 1,80 0,80
    E 0,26 0,22 0,26 1,40 0,80
    F 0,24 0,20 0,24 1,10 0,80

    Tabella 2: trasmittanze termiche dell'edificio di riferimento ai fini della classificazione energetica (N.B: sono comprensive dell'effetto dei ponti termici).

    È importante sottolineare che le nuove classi energetiche (al pari di quelle precedenti) non permettono di comparare edifici differenti. Ogni edificio, infatti, ha una propria scala di classi energetiche; questa accade perchè i confini delle classi energetiche dipendono dall'edificio di riferimento, alcune caratteristiche del quale variano da edificio ad edificio.

    Per confrontare tra di loro edifici differenti, dovrà dunque essere utilizzato il valore numerico di EPgl,nren, mentre l'appartenenza ad una classe energetica piuttosto che ad un altra, è utile per comprendere se l'efficienza raggiunta dal singolo edificio è elevata (classi migliori, es. classe A4) o meno (classi peggiori, es. classe G).

  • Prestazione dell’involucro

    Le nuove Linee Guida riconoscono l'importanza dell'involucro, tanto che il nuovo APE (Attestato di Prestazione Energetica) contiene due indicatori di prestazione dell'involucro, invernale (Tabella 3) ed estivo (Tabella 4).

    Prestazione invernale dell'involucro Qualità Indicatore
    EPH,nd ≤ EPH,nd,lim(2019/2021) alta  🙂
    EPH,nd,lim(2019/2021) < EPH,nd ≤ 1,7 EPH,nd,lim(2019/2021) media  😐
    1,7 EPH,nd,lim(2019/2021) < EPH,nd bassa  ☹️

    Tabella 3: prestazione invernale dell'involucro.

    Come si vede, l'indicatore di prestazione invernale è proporzionale a EPH,nd (indice di prestazione termica utile per il riscaldamento), che dipende dall'isolamento termico dell'involucro (opaco e trasparente) e dal rendimento di un eventuale impianto di ventilazione. I limiti delle classi di prestazione sono definiti tramite EPH,nd dell'edificio di riferimento (ovvero con la trasmittanze termiche contenute in Tabella 2).

    Per la prestazione estiva dell'involcuro, invece di utilizzare EPC,nd (indice di prestazione termica utile per il raffrescamento), il legislatore ha scelto di utilizzare un mix di Asol,est/Asup.utile (area solare equivalente estiva per unità di superficie utile, dipende dalle caratteristiche della parte trasparente dell'involucro) e YIE (trasmittanza termica periodica, dipende dalla trasmittanza termica e dal coefficiente di attenuazione).

    Prestazione estiva dell'involucro Qualità Indicatore
    Asol,est/Asup.utile ≤ 0,03 YIE ≤ 0,14 alta  🙂
    Asol,est/Asup.utile ≤ 0,03 YIE > 0,14 media  😐
    Asol,est/Asup.utile > 0,03 YIE ≤ 0,14
    Asol,est/Asup.utile > 0,03 YIE > 0,14 bassa 🙁

    Tabella 4: prestazione estiva dell'involucro.

  • L’APE

    Le nuove Linee Guida confermano che gli annunci immobiliari (vendita o locazione) devono contenere le seguenti informazioni:

    • indici di prestazione energetica globale dell'edificio (rinnovabile e non rinnovabile);
    • indici di prestazione energetica dell'involucro;
    • classe energetica ;

    e queste devono essere riportate (tranne che per gli annunci via internet e a mezzo stampa) conformemente al format riportato in Figura 1.


    Figura 1: format per la comunicazione dei dati dell'APE all'interno degli annunci immobiliari.

    Il vero e proprio APE contiene ulteriori informazioni:

    • indici di prestazione energetica di tutti gli impianti presenti;
    • fonti energetiche utilizzate;
    • consumi annui stimati di energia;
    • valori di riferimento (requisiti minimi per nuove costruzioni o valori di simili edifici esistenti);
    • emissioni di CO2;
    • energia esportata dall'edificio;
    • raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio;
    • la presenza di incentivi finanziari disponibili al momento del rilascio dell'APE;
    • l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

    Le nuove Linee Guida confermano che, usualmente, l'APE si riferisce alla singola unità immobiliare; può riferirsi a più unità immobiliari (anche all'intero edificio), se queste condividono:

    • la medesima destinazione d'uso;
    • la medesima situazione al contorno;
    • il medesimo orientamento;
    • la medesima geometria;
    • il medesimo impianto termico (invernale ed estivo, se presente).

    Le nuove Linee Guida ricordano altresì i casi nei quali l'APE deve essere redatto (cfr. art. 6 del d.lgs. n. 192/05 e s.m.i.):

    • nuova costruzione;
    • ristrutturazione importante;
    • vendita;
    • locazione;

    ed i casi nei quali può non esserlo:

    • i fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq;
    • edifici industriali e artigianali riscaldati/raffreddati per esigenze del processo produttivo;
    • edifici agricoli o rurali (non residenziali) sprovvisti di impianto termico (riscaldamento e raffrescamento);
    • box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e simili;
    • edifici adibiti a luogo di culto;
    • i ruderi (se espressamente dichiarato nell'atto notarile);
    • i fabbricati in costruzione, privi di abitabilità/agibilità (nello stato di "scheletro strutturale" o "al rustico"), se espressamente dichiarato nell'atto notarile;
    • i manufatti non qualificabili come (cfr. art. 2.a del d.lgs. n. 192/05 e s.m.i.) "sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno".

    Le Linee Guida ricordano infine che l'APE ha una validità massima di 10 anni e deve essere aggiornato in corrispondenza di ogni intervento che modifichi la classe energetica.

  • Il certificatole energetico

    Una novità introdotta dalle nuove Linee Guida sono gli obblighi che il certificatore energetico deve soddisfare.

    Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti il certificatore energetico (che deve essere nominato prima dell'inizio dei lavori) deve:

    • inviare una informativa al richiedente, contenente le diverse opzioni, le eventuali prestazioni supplementari e le condizioni di erogazione del servizio;
    • utilizzare il metodo di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato (ovvero utilizzare i dati contenuti nel progetto e le specifiche tecniche della serie UNI/TS 11300);
    • effettuare controlli in cantiere nei momenti più significativi;
    • effettuare una verifica finale con l'eventuale utilizzo di tecniche strumentali.

    In tutti i restanti casi, il certificatore energetico deve:

    • inviare una informativa al richiedente, contenente le diverse opzioni, le eventuali prestazioni supplementari e le condizioni di erogazione del servizio;
    • raccogliere i dati necessari, anche utilizzando eventuali documenti pregressi (attestato di qualificazione energetica, diagnosi energetica);
    • effettuare almeno un sopralluogo;
    • individuare il metodo di calcolo più consono:
      • di progetto o standardizzato;
      • da rilievo sull'edificio o per analogia costruttiva con edifici simili (in questi casi, qualora la superficie utile non superi i 200 mq, è possibile utilizzare il software semplificato che prenderà il posto di "DOCET").

    Infine, le Linee Guida ricordano che il certificatore deve trasmettere, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la copia dell'APE alla Regione/Provincia autonoma di competenza e, entro i 15 giorni successivi, deve consegnare l'APE al richiedente.

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