Uno degli interventi più efficaci realizzati in ambito di efficientamento energetico sugli edifici residenziali e non è la realizzazione del cappotto termico. Sono disponibili sul mercato diverse tipologie di isolanti, i quali devono essere valutati, oltre che per le prestazioni di isolamento termico ed acustico, anche in termini di prevenzione incendi, in quanto in alcuni casi possono peggiorare le preesistenti condizioni di sicurezza ed aumentare il rischio di incendi, come avvenuto nei recenti fatti di cronaca documentati a Milano e Roma. Tali interventi di efficientamento energetico devono essere concepiti in modo da non recare un aggravio del rischio e quindi devono essere progettati e realizzati in conformità alla legislazione vigente.
Da un punto di vista della prevenzione incendio, l’utilizzo di materiali incombustibili rappresenta la strada più ovvia ai fini della sicurezza: ciò nonostante la normativa italiana consente ancora ampiamente l’utilizzo di materiali combustibili e affida di fatto la valutazione e la scelta degli stessi alla sensibilità del progettista introducendo così un alto potenziale di rischio.
Nell’ambito residenziale, è utile precisare che gli edifici alti destinati a civile abitazione possono essere adeguati ai fini antincendio facendo riferimento al:
e al:
Il D.M. 19 maggio 2022, entrato in vigore il 29 giugno 2022, ha introdotto il cosiddetto “doppio binario” per la progettazione degli edifici destinati a civile abitazione aventi un’altezza antincendio maggiore di 24 m; mentre, per gli edifici definibili “sotto soglia” trova, al momento, esclusiva applicazione il D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (applicabile ad edifici con altezza antincendio maggiore di 12 m). Per gli edifici con altezza antincendio inferiore a 12 m non vi è l’obbligo di rispettare una ben precisa regola tecnica; tuttavia, le sopra riportate norme possono essere un utile riferimento normativo, e quindi utile supporto progettuale.
Altro aspetto che risulta utile investigare riguarda l’applicabilità delle Linee guida del 2013, in quanto non risultano obbligatorie ma volontarie. Tuttavia, il legislatore, all’art. 2 comma 2 del D.M. 25 gennaio 2019, ne suggerisce l’utilizzo ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio delle facciate. Inoltre, ritornando al Codice di prevenzione incendi e nello specifico al campo di applicazione della RTV13, risulta interessante notare come la stessa si applica a tutti gli edifici civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali) progettati con il Codice di prevenzione incendi e non solo agli edifici residenziali.
A prescindere dalla normativa che si decide di utilizzare per la progettazione della sicurezza antincendio dell’intero edificio, sottosoglia o soggetto ai controlli di prevenzione incendi, il normatore impone di valutare i requisiti di sicurezza antincendio dell’involucro edilizio avendo l’obiettivo di:
Con riferimento sia alla Linea guida del 2013, che alla RTV 13, tali obiettivi si raggiungono adottando soluzioni progettuali in grado di garantire:
Per quanto attiene, quindi, la reazione al fuoco, le Linee guida e la RTV 13 prevedono misure sotto alcuni punti di vista differenti. La prima prescrive che i prodotti isolanti presenti in una facciata siano almeno in classe B-s3,d0[2].
Quando il singolo materiale isolante non rispetta il requisito minimo di reazione al fuoco, il legislatore consente di utilizzare sistemi che prevedono tali materiali purché facciano parte di un kit che sia dotato di certificato che ne attesti una classe di reazione al fuoco idonea come definito dalla Linea guida del 2013.
Possiamo quindi concludere che per la Linea Guida del 2013, a prescindere da come l’isolante si collochi in facciata, la classe di reazione al fuoco deve essere non inferiore a B-s3,d0.
La RTV13, invece, fornisce delle diverse prescrizioni in funzione dell’altezza e della destinazione d’uso dell’edificio, oltre che differenziare il caso di isolante posato in kit o non in kit.
Prendendo in considerazione il caso di edifici classificati SB (edifici aventi quote di tutti i piani ad h ≤ 24 m, ad esclusione di quelli in cui si erogano cure mediche) e SC (edifici con h> 24 m o, a prescindere dall’altezza, edifici in cui si erogano cure mediche), i materiali isolanti devono avere le seguenti caratteristiche in termini di reazione al fuoco:
Classificazione |
Descrizione materiale |
Classificazione europea |
SB |
Isolanti protetti |
D-s2,d2 |
Isolanti in vista |
B-s2,d0 |
|
Isolanti in kit |
B-s2,d0 |
|
SC |
Isolanti protetti |
C-s2,d0 |
Isolanti in vista o isolanti in kit (applicati a soffitto, es. pilotis) |
A2-s1,d0 |
|
Isolanti in kit (applicati a parete) |
B-s1,d0 |
Quello che emerge dalla tabella sintetica sopra riportata è che, facendo riferimento agli edifici classificati SC, ovvero alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ricadenti nel campo di applicazione del D.P.R. 151/2011, volendo utilizzare degli isolanti non in kit la scelta diventa molto semplice in quanto unica: si richiede l’utilizzo di materiali incombustibili, come le lane minerali, vetro e roccia.
La RTV13 introduce inoltre le fasce di separazione, da realizzare in corrispondenza della proiezione in facciata delle compartimentazioni. Fasce che devono avere un’altezza di almeno 1 m, ed essere costituite da materiali almeno in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0.
Oltre questo, è necessario garantire l’adeguata protezione delle porzioni di facciata interessate dalla presenza di impianti tecnologici o materiali combustibili; anche in questo casi è necessario prevedere materiali che abbiano le stesse caratteristiche delle fasce di separazione, ovvero reazione al fuoco almeno A2-s1,d0.
Queste richieste impongono per la realizzazione delle fasce di separazione e la protezione degli impianti tecnologici e da materiali combustibili l’utilizzo dei soli prodotti isolanti incombustibili, come le lane minerali, escludendo quelli combustibili.
I recenti avvenimenti dimostrano come la scelta del materiale per l’isolamento e il rivestimento degli edifici svolge infatti un ruolo cruciale nella propagazione dell’incendio e nell’emissione di gas tossici, con potenziali rischi per gli abitanti, i lavoratori che operano nei cantieri e i soccorritori.
Nonostante siano ammessi dalle normative sopra citate, i materiali combustibili possono incrementare il rischio della sicurezza degli edifici nella gestione del cantiere, sia nelle fasi dell’installazione, con la possibile presenza o il mantenimento dell’isolamento senza protezione, sia nella fase di stoccaggio del materiale in attesa della posa. Condizioni di rischio non presenti nel caso di utilizzo di materiali isolanti incombustibili, come le lane minerali.
È essenziale prestare attenzione in tutte le fasi di cantiere, se i materiali combustibili non sono protetti correttamente, il rischio aumenta sensibilmente.
È pertanto auspicabile adottare in Italia misure preventive e normative più stringenti per garantire un’adeguata sicurezza degli edifici nei confronti degli incendi in facciata, come avvenuto in diversi Stati dell’Unione Europea che si sono già dotati di norme più restrittive che prevedono il solo utilizzo di materiali incombustibili per l’isolamento delle facciate degli edifici più alti.