E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto MiTE 14 febbraio 2022 che modifica il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”.
Il decreto non solo contiene l’Allegato A che sostituisce l’Allegato I del DM 6 agosto 2020 con nuovi costi massimi specifici, ma stabilisce altresì la priorità dei costi contenuti nell’Allegato A rispetto a quelli contenuti nei prezzari pubblicati dalle Regioni e/o dalle Camera di Commercio e/o dalla DEI.
Dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto (15 aprile 2022), i dati contenuti nei prezzari possono essere utilizzati solo per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A del nuovo decreto.
I costi riportati nell’Allegato A si applicano al Superbonus, all’Ecobonus e a qualunque intervento che preveda l’asseverazione del tecnico abilitato.
Per tali interventi, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese nel rispetto dei costi contenuti nell’Allegato A.
Qualora le verifiche evidenzino che i costi specifici sostenuti sono maggiori di quelli contenuti nell’Allegato A, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.
Per gli interventi di coibentazione, risultano di interesse i seguenti costi massimi specifici
I costi contenuti nell’Allegato A verranno aggiornati entro il 1° febbraio di ogni anno.
E’ importante sottolineare che i costi contenuti nell’Allegato A sono “al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni”.
Gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE e per l’asseverazione dei massimali specifici devono sottostare ai valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.