
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che recepisce la Direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (denominata RED II).
L’articolo 26 del decreto aggiorna gli obblighi di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
In particolare, i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è successiva al 29 maggio 2022, devono soddisfare i seguenti requisiti:
Si ricorda che le ristrutturazioni rilevanti sono:
Gli obblighi di cui ai punti 1. e 2. non si applicano agli edifici il cui intero fabbisogno di energia per riscaldamento e/o raffrescamento sia coperto da una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente (come definito dell’articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)
Gli obblighi di cui ai punti 1. e 2. non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica, la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.
Per gli edifici pubblici, gli obblighi di cui ai punti 1. e 2. sono elevati al 65% e gli obblighi di cui al punto 3. sono incrementati del 10%.
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