La nuova versione dei CAM Edilizia (pubblicata in allegato al Decreto MiTE 23 giugno 2022) apporta significative novità rispetto a quella precedente, contenuta nel DM 11 ottobre 2017.
Molti dei capitoli dei nuovi CAM Edilizia contengono criteri che si applicano agli isolanti; molto spesso però questi non riguardano specificatamente gli isolanti ma qualunque tipologia di prodotto/materiale. Nel seguente approfondimento ci limitiamo ad analizzare i capitoli sui quali l’incidenza dei materiali isolanti è determinante:
Prima di passare all’analisi dei singoli criteri, è importante sottolineare la novità introdotta dal capitolo 2.2.1 Relazione CAM.
Tale capitolo prevede che l’aggiudicatario dell’appalto pubblico elabori una relazione nella quale, per ogni CAM:
Nella precedente versione dei CAM non esisteva un simile obbligo, tanto che alcuni erano (erronemente) convinti che il produttore dovesse fornire una dichiarazione di "confomità ai CAM".
La nuova versione dei CAM conferma che per il produttore non esiste alcun obbligo di dichiarare la conformità (o meno) dei propri prodotti ai CAM.
Il capitolo si concentra sulla prestazione estiva dell’involucro, chiedendo per gli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione importante di primo livello, la verifica di una delle tre seguenti opzioni:
Si ricorda che le prime due opzioni sono contenute anche nel DM “Requisiti Minimi”, con requisiti meno sfidanti (massa superficiale: 230 kg/m2; trasmittanza termica periodica: 0,10 W/m2K per le pareti opache verticali e 0,18 W/m2K per le pareti opache orizzontali e inclinate).
Gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello, di riqualificazione energetica e di ampliamento volumetrico non devono peggiorare i preesistenti livelli di comfort estivo.
Si ricorda che gli isolanti termici incidono positivamente sul comfort estivo perchè il loro utilizzo consente di raggiungere bassi valori di trasmittanza termica periodica.
In aggiunta a quanto sopra, il capitolo introduce l'obbligo di applicare le “Linee guida per migliorare la prestazione energetica degli edifici storici”, di cui alla norma UNI EN 16883.
Infine, il capitolo impone che le ristrutturazioni importanti di primo livello trasformino gli edifici in NZEB (edifici ad energia quasi zero).
Come è noto, gli isolanti termici sono essenziali per migliorare il comfort termico indoor (il loro utilizzo innalza la temperatura delle pareti che li ospitano) e pertanto sono fondamentali per tale capitolo che richiede il raggiungimento della classe B di comfort termico e di qualità dell'aria interna (secondo la norma UNI EN ISO 7730, ovvero in termini di PMV (Voto Medio Previsto) e di PPD (Percentuale Prevista di Insoddisfatti)).
Il capitolo richiede altresì la verifica di assenza di dis-comfort locale.
Il capitolo disciplina i requisiti per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi sugli edifici esistenti.
Il requisito per gli interventi di nuova costruzione è inalterato rispetto alla precedente versione dei CAM Edilizia, poiché richiede che i requisiti acustici passivi dei singoli elementi tecnici (es. singola parete) siano conformi ad entrambi i seguenti:
I singoli elementi tecnici di ospedali e case di cura soddisfano il livello di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma UNI 11367 e rispettano, inoltre, i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’Appendice B della norma UNI 11367.
Le scuole soddisfano almeno i valori di riferimento di requisiti acustici passivi e comfort acustico interno indicati nella UNI 11532-2.
Gli ambienti interni, ad esclusione delle scuole, rispettano i valori indicati nell’appendice C della UNI 11367.
Il requisito per gli interventi sugli edifici esistenti è invece stato aggiornato; il nuovo requisito prevede una differenziazione a seconda che l'intervento riguardi o meno la ristrutturazione totale degli elementi tecnici sui quali si interviene.
Se la ristrutturazione dell'elemento tecnico è totale, l'intervento dovrà rispettare quanto previsto per le nuove costruzioni.
Se la ristrutturazione dell'elemento tecnico è invece parziale, questa deve comportare il miglioramento dei requisiti acustici passivi preesistenti. L'intervento parziale può assicurare il semplice mantenimento dei requisiti acustici passivi preesistenti solo qualora esistano vincoli architettonici o divieti legati a regolamenti edilizi e regolamenti locali che precludano la realizzazione di soluzioni per il miglioramento dei requisiti acustici passivi, o in caso di impossibilità tecnica ad apportare un miglioramento dei requisiti acustici esistenti degli elementi tecnici coinvolti.
Il capitolo prevede altresì l'obbligatorietà di redigere una relazione acustica di calcolo previsionale redatta da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti e, in fase di verifica finale della conformità, anche una relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera eseguite da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti.
Il capitolo risulta di particolare interesse per tutti i materiali isolanti, non solo quelli acustici. Infatti, l’utilizzo di un isolante termico ma non acustico porta ad un miglioramento delle prestazioni termiche ma anche ad un peggioramento di quelle acustiche.
Il miglioramento o il peggioramento delle prestazioni acustiche è quantificabile a priori grazie alle norme UNI EN ISO 12354 “Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti” e UNI 11175 “Linee guida per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici”.
Conformemente a quanto richiesto dal capitolo, l’utilizzo di isolanti non acustici dovrà essere attentamente ponderato perché, se non se ne mitigheranno i negativi effetti sulla prestazione acustica, tali isolanti non potranno essere utilizzati.
Nel capitolo 2.5 sono elencate le possibili certificazioni del contenuto di riciclato.
Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.
Le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformità, non sono più ammesse (diversamente dai precedenti CAM Edilizia). Queste certificazioni, se emesse prima del 4 dicembre 2022, possono però essere ancora utilizzate fino alla loro scadenza.
Il capitolo impone che determinati materiali utilizzati indoor debbano rispettare un valore massimo di emissione di COV.
I valori massimi sono i medesimi di quelli contenuti nei CAM Edilizia del 2017 (e pari alla “classe A” prevista dalla legislazione francese per le emissioni COV).
La differenza rispetto alla versione precedente riguarda una migliore specificazione dei materiali sottoposti all'obbligo; tra questi vi sono anche eventuali isolanti a vista presenti in pannelli di finitura interni.
Il capitolo elenca altresì le etichette e le certificazioni ammesse per la verifica.
Il tema delle emissioni indoor è contenuto anche nel capitolo 3.2.8 “emissioni indoor” che attribuisce un punteggio premiante all’operatore economico che si approvvigioni di materiali caratterizzati da emissioni COV minori rispetto a quanto contenuto nel capitolo 2.5.1. Nello specifico, le emissioni COV richieste sono quelle che identificano la classe A+ francese.
Il capitolo perfeziona quello contenuto nella versione 2017 dei CAM Edilizia, imponendo che tutti i prodotti legnosi debbano possedere almeno una tra le seguenti:
Il capitolo è di importanza per i materiali isolanti di origine vegetali, come vedremo nell’analisi del successivo capitolo.
La nuova versione del capitolo contiene un'importante novità, ovvero l'obbligo che gli isolanti termici utilizzati nell'involucro debbano possedere la marcatura CE. L'unica eccezione riguarda quei prodotti per i quali l’ETA sia in fase di rilascio o per i quali la pubblicazione dei relativi riferimenti dell’EAD per un ETA già rilasciato non sia ancora avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale Europea.
Si ricorda che i materiali isolanti dotati di marcatura CE sono tutti quelli dotati di norma armonizzata di prodotto (cfr. https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49237) oppure quelli che, dispongono di un EAD (qui la lista completa https://www.eota.eu/eads?search=&product=4&published=all#eads-results) e, su base volontaria, si siano dotati di un ETA.
Il capitolo contiene altresì una riformulazione delle richieste in merito alle sostanze pericolose, che ora sono state formulate specificatamente per i materiali isolanti:
Materiale | Contenuto cumulativo di materiale recuperato, riciclato ovvero sottoprodotti |
Cellulosa |
80% |
Lana di vetro |
60% |
Lana di roccia |
15% |
Vetro cellulare |
60% |
Fibre in poliestere |
50% |
Polistirene espanso sinterizzato (di cui quantità minima di riciclato 10%) |
15% |
Polistirene espanso estruso (di cui quantità minima di riciclato 5%) |
10% |
Poliuretano espanso rigido |
2% |
Poliuretano espanso flessibile |
20% |
Agglomerato di poliuretano |
70% |
Agglomerato di gomma |
60% |
Fibre tessili |
60% |
Il rispetto dei criteri si deve evincere dalla Relazione CAM, tramite una dichiarazione del legale rappresentante del produttore, supportata da documentazione tecnica quali le schede dati di sicurezza (SDS), la scheda di corretto uso (che riporta, per le lane minerali, la conformità alla Nota Q) o rapporti di prova.
Per la verifica delle percentuali di riciclato/recuperato/sottoprodotto vale quanto contenuto nel capitolo 2.5 "Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione".
Le differenze con la precedente versione del capitolo sono le seguenti:
Il capitolo richiede che le tramezzature, le contropareti perimetrali e i controsoffitti, realizzati con sistemi a secco, debbano avere un contenuto in peso di almeno il 10% (5% in caso di prodotti a base gesso) di materiale recuperato, riciclato o di sottoprodotti. Il criterio risulta di interesse per i materiali isolanti perché, qualora presenti nel sistema a secco, contribuiscono al calcolo di recuperato/riciclato/sottoprodotti.
Il capitolo attribuisce un punteggio premiante al progetto che prevede prestazioni energetiche migliorative rispetto al progetto posto a base di gara, qualora:
Come abbiamo visto, alcuni capitoli (ad es. 2.4.2 Prestazione energetica e 2.4.11 Prestazioni e comfort acustici) contengono criteri specifici per interventi parziali sugli edifici esistenti.
A tal riguardo è opportuno notare quanto contenuto nel capitolo 1.1 “Ambito di applicazione dei CAM ed esclusioni”:
Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i presenti CAM si applicano limitatamente ai capitoli 2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione e 2.6 Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere.
In altre parole, i criteri contenuti nei capitoli 2.4.X non si applicherebbero agli interventi parziali sugli edifici esistenti.
In attesa di un chiarimento ufficiale da parte del Ministero, ci si augura che le stazioni appaltanti inseriscano comunque, su base volontaria, i criteri contenuti nei capitoli 2.4.2. e 2.4.11.
Come è noto, l’importanza dei CAM edilizia sul mercato degli isolanti dipende anche dal fatto che gli interventi trainanti a valere sul Superbonus 110% devono utilizzare solo materiali isolanti rispondenti ai CAM Edilizia.
A partire dal 4 dicembre, ciò significa rispettare i criteri contenuti nei seguenti capitoli dei nuovi CAM Edilizia: