Tra i vari elementi edilizi che possono essere attaccati da un incendio, la facciata ha un ruolo di primo piano. Se questa, infatti, non è stata progettata accuratamente, le fiamme di un eventuale incendio originatosi in un locale, una volta raggiunta la facciata, possono propagarsi velocemente all'intero stabile, causando ingenti perdite economiche e, nei casi più gravi, anche vittime.
La legislazione italiana non regola il comportamento al fuoco delle facciate, con la conseguenza che tale importante aspetto è pressoché trascurato, sia nelle nuove costruzioni, sia negli interventi sugli edifici esistenti.
FIVRA ha pertanto redatto un documento che tratta specificatamente il comportamento al fuoco delle facciate: analizza i possibili scenari di incendio e ne illustra le conseguenti possibili strategie di progettazione antincendio della facciata. Non manca un’analisi della situazione legislativa italiana (anche alla luce di un confronto con gli altri Paesi europei) ed i possibili scenari futuri.
Gli incendi che riguardano gli edifici sono uno tra i rischi più sottovalutati sebbene, in Italia, ogni anno, causano danni per un valore pari a circa l’1% del PIL, quasi 400 feriti e quasi 100 vittime.
La progettazione delle facciate degli edifici dovrebbe sempre prendere in considerazione il rischio di incendio, poiché questo, originatosi sia all’interno, sia all’esterno dell’edificio, può propagarsi proprio lungo la facciata.
Non esiste però un parametro capace di descrivere il comportamento al fuoco di una facciata.
I paesi europei utilizzano due diversi approcci:
L’approccio più utilizzato, adottato da tutti i Paesi europei, è il primo; nello specifico, hanno emanato obblighi in termini di Euroclasse di reazione al fuoco del materiale isolante inserito in facciata.
Il secondo approccio prevede invece di testare il comportamento al fuoco di un fac-simile di facciata. Questo approccio, rispetto al precedente, garantisce una sicurezza inferiore (infatti, nei Paesi dove è presente, è utilizzato solo per alcune tipologie di edifici e mai come criterio esclusivo).
I prodotti da costruzione sono caratterizzati da diversi parametri, che ne dettagliano le prestazioni.
Con riferimento al comportamento al fuoco, la prestazione di riferimento è la reazione al fuoco, valutata tramite la norma UNI EN 13501-1 ed espressa in Euroclassi di reazione al fuoco, che variano dalla A1 alla F.
Per le Euroclassi da A2 a D sono previste classi aggiuntive, che prendono in considerazione la produzione di fumo:
e la quantità di gocce/particelle ardenti emesse:
Per l’Euroclasse E é prevista per alcune tipologie di materiali la classe d2 (gocciolamento persistente).

Una facciata può essere interessata da un incendio in tre diversi modi (scenari di incendio):
Nel momento in cui le fiamme raggiungono lo strato esterno della facciata, la loro ulteriore propagazione dipende dai seguenti fattori:

Figura 1: parti della facciata dove deve essere prevista la presenza di isolanti incombustibili
Le strategie di protezione antincendio devono dunque prevedere l’utilizzo di materiali incombustibili (Euroclasse A2-s1,d0), sull’intera facciata o, almeno sulle seguenti zone:
L’utilizzo di materiali incombustibili sull’intera facciata é comunque la soluzione migliore, che garantisce la massima sicurezza possibile.
A titolo di esempio, si consideri che quando le fiamme fuoriescono dalle aperture sulla facciata, possono raggiungere un’altezza anche fino a 5 m sopra il bordo dell’apertura.

Figura 2: altezze di fiamma a seconda della velocità di circolazione dell’aria (tratta da “Sicurezza antincendio delle facciate negli
edifici”, Marija Jelcic Rukavina, Milan Carevic, Ivana Banjad Pecur, 2017).
In altri termini, le fiamme che escono da una finestra interesseranno direttamente anche la facciata al piano sovrastante, che prenderà fuoco a meno che si siano utilizzati materiali incombustibili lungo l’intera facciata e non solo in determinate zone.
I differenti possibili livelli di sicurezza sono ancora più evidenti considerando la dinamica reale del comportamento al fuoco dei sistemi di facciata con diversi ETICS (cappotti termici) sottoposti ad un test simultaneo.

Figura 3: campioni sottoposti a prova
In sintesi:
In definitiva, l’inserimento di una fascia antincendio ha semplicemente ritardato la propagazione dell’incendio di neanche quindici minuti.
A conferma che la massima sicurezza si raggiunge con l’utilizzo di soli isolanti incombustibili, la quasi totalità dei vari Paesi ha vietato l’utilizzo di isolanti combustibili negli edifici più critici:
Per gli edifici di altezza intermedia, la gran parte dei Paesi ammette l’utilizzo di isolanti combustibili ma solo se in abbinamento ad isolanti incombustibili, che devono occupare determinate zone della facciata (specialmente fasce attorno a finestre e porte e tra i diversi piani dell’edificio, cfr. Figura 1). In alternativa, per questa tipologia di edifici, alcuni Paesi consentono l’utilizzo di qualunque combinazione di materiale che superi determinati test.
Infine, per gli edifici più piccoli tipicamente non é richiesta alcuna attenzione progettuale e pertanto può essere utilizzata qualunque tipologia di materiale.
Ricapitolando, la quasi totalità dei Paesi ha introdotto obblighi differenziali a seconda della tipologia di edificio:
Da quanto sopra, si deduce che solo l’utilizzo di isolanti incombustibili è universalmente ammesso.

In Italia, ogni anno, gli incendi negli edifici causano circa 100 vittime, quasi 400 feriti e danni per un valore pari a circa l’1% del PIL.
La situazione legislativa italiana é peculiare rispetto agli altri Paesi; il DM 25 gennaio 2019 “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” (entrato in vigore il 6 maggio 2019) ricorda la necessità in caso di costruzione ex-novo di edifici o rifacimento di almeno il 50% delle facciate negli edili civili, di:
Purtroppo, tale decreto non indica come rispondere concretamente a queste indicazioni generali, ma si limita a ricordare l’esistenza della guida tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” del 15 aprile 2013, “che può costituire un utile riferimento progettuale”.
Tale guida (come accade in tutti i Paesi europei) utilizza la reazione al fuoco del materiale isolante quale parametro per individuare la sicurezza di una facciata in caso di incendio ma risulta datata per almeno tre motivi:
Inoltre, la verifica della reazione al fuoco può essere fatta sull’eventuale kit che contiene il materiale isolante; ciò significa, ad esempio, che qualunque isolante (anche quelli con peggiore Euroclasse di reazione al fuoco), se utilizzato in un sistema ETICS (cappotto termico) in kit rispetta il requisito B-s3,d0. In altre parole, tale guida tecnica, per i sistemi ETICS ammette ogni tipo di materiale isolante, mentre gli altri Paesi prevedono esplicitamente la necessità di utilizzare isolanti incombustibili e, per gli edifici più critici, bandiscono l’utilizzo degli isolanti combustibili.

Figura 4: Prescrizioni legislative di diversi Paesi Europei per l’utilizzo di isolanti in interventi di ristrutturazione con ETICS (cappotti termici)
Non é noto a molti, ma il codice civile (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e s.m.i.) contiene alcuni articoli che interessano gli interventi di riqualificazione dell’edificio
Gli articoli 1120 e 1122, infatti, attestano che in un edifico condominiale sono vietati gli interventi e le innovazioni (ad esempio la posa di un cappotto termico) che creano “pregiudizio alla sicurezza del fabbricato”.
L’utilizzo di isolanti combustibili, sebbene attualmente consentito dalla legislazione italiana, peggiora il comportamento al fuoco dell’involucro (facciate e copertura).
A seconda delle interpretazioni date ai due suddetti articoli, ciò comporta una delle seguenti:
L’utilizzo di isolanti combustibili, inoltre, comporta un rischio nello stoccaggio e nella movimentazione di tali materiali, che deve esser valutato (e dunque devono essere previste misure di prevenzione) all’interno sia del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento, redatto dal coordinatore dei lavori in fase di progettazione e valutato dal coordinatore dei lavori in fase di esecuzione), sia del POS (Piano Operativo di Sicurezza, ad opera del datore di lavoro dell'impresa esecutrice).
A seguito della tragedia della Grenfell Tower, diversi Paesi europei stanno modificando la propria legislazione sui requisiti di sicurezza antincendio per le facciate degli edifici. Il Governo UK ha bandito ogni materiale combustibile nelle facciate di tutti gli edifici alti almeno 18 metri.
In Francia CSTB, su incarico ministeriale, ha pubblicato una serie di raccomandazioni, tra le quali c’é anche quella di rendere più severi gli obblighi costruttivi delle facciate
Anche l’Unione Europea é intervenuta in merito, tanto che nella Direttiva 2018/844 che modifica ed integra l’EPBD (la Direttiva sull’Efficienza Energetica degli Edifici) é offerta una formidabile occasione ai Paesi Membri per intervenire sulla materia:
L’Italia, che non si è ancora dotata nè di precisi obblighi legislativi, nè di incentivi in merito alla sicurezza antincendio delle facciate degli edifici, ha recepito la Direttiva con il d.lgs 48/2020, che in particolare (cfr. artt. 5 e 6) modifica nel seguente modo il d.lgs 192/05:
In sintesi, il d.lgs 48/2020 annuncia che verranno introdotti due requisiti in merito al comportamento al fuoco: il rispetto del primo sarà obbligatorio per tutti gli interventi, il rispetto del secondo sarà necessario per l’accesso agli incentivi.
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